Responsabilità 231: è indipendente dalla sede legale dell’ente
Anche per gli enti esteri, che svolgano attività solo formali in Italia senza avervi sede, è molto importante essere in possesso di un efficace e adeguato modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Infatti la commissione di illeciti penali, che ricadano nel catalogo dei reati-presupposto, nell’interesse o vantaggio dell’ente, espone l’Ente stesso a responsabilità amministrativa “dipendente da reato” secondo il D.lgs. 231/2001.
Ciò è quanto chiarito, tra l’altro, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11626/2020), in cui si sottolinea che le persone giuridiche – proprio come le persone fisiche – nell’esercizio delle proprie attività svolte sul nostro territorio devono rispettare la legge italiana.
Pertanto l’ente rispondere dell’illecito amministrativo dipendente da un reato-presupposto, per il quale sussista la giurisdizione italiana, “a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente stesso”.
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