L’impianto che riceve rifiuti ha l’obbligo di verificare il possesso della prescritta autorizzazione in capo al trasportatore che li consegna
L’accettazione di rifiuti consegnati da un trasportatore non iscritto all’Albo dei Gestori ambientali determina la responsabilità per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.lgs. 152/2006) del soggetto ricevente. Infatti quest’ultimo, pur se in possesso di regolare autorizzazione per il ritiro, deve assicurarsi che chi conferisce i rifiuti sia autorizzato al relativo trasporto.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 5912/2020).
La Corte disattende l’argomento del ricorrente, secondo cui la condotta vietata dall’art. 256 cit. “riguarderebbe solo chi effettui abusivamente attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” ma non chi – come il ricorrente stesso – sia titolare di autorizzazione alla gestione rifiuti e si limiti a “’ritirare’ rifiuti da una società non regolarmente iscritta all’Albo”.
Viceversa, conferma e condivide quanto statuito dal Tribunale. Difatti il soggetto – autorizzato alla gestione – che riceve rifiuti, per avviarli a recupero “dovrebbe essere in grado di effettuare (per lo meno) i controlli formali in capo ai soggetti da cui riceve i rifiuti”.
La Corte chiarisce che il soggetto ricevente debba essere considerato detentore del rifiuto (ossia, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti: “atteso che nel momento dell’accettazione del rifiuto da parte di soggetto non autorizzato al suo trasporto” ne è entrato in possesso) e, di conseguenza, ne afferma il coinvolgimento nella filiera del rifiuto, stante il “principio di responsabilità condivisa”.
Infatti, il richiamato principio (consolidato in giurisprudenza e volto ad assicurare “una gestione che consente di individuare i rifiuti e seguire il loro percorso “dalla culla alla tomba””) determina che la “responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grav[i] su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento”, in quanto soggetti “investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti”.
La pronuncia della Corte acclara – e conferma – l’importanza, per le imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti, della predisposizione di adeguati controlli, anche nei confronti di fornitori e clienti e di tutti gli operatori “a monte” della filiera ancorché incaricati da terzi (quali trasportatori, intermediari, stoccaggi e impianti di trattamento preliminare), sulla regolarità delle prescritte autorizzazioni ambientali.
Una modalità efficace di esecuzione dei suddetti controlli è la previsione di procedure di qualificazione e verifica di clienti, fornitori e operatori professionali che intervengono nella filiera dei rifiuti; eventualmente inserite nel quadro di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, capace di mitigare il rischio di commissione di reati ambientali (tra i quali rientra la gestione illecita di rifiuti) e scongiurare la responsabilità amministrativa dell’impresa prevista dall’art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.
Ciò posto, in modo da tutelare l’ente, oltre ai controlli preventivi e di monitoraggio sui fornitori, devono essere previste adeguate procedure di risposta, qualora si riscontrino situazioni di “non conformità”.
Envalue Consulting, forte dell’esperienza pluridecennale del proprio network professionale, potrà supportare le imprese interessate con competenza e professionalità nello sviluppo e nell’implementazione di sistemi di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 e di specifici protocolli di legalità e verifica dei requisiti di legge volti alla qualificazione dei soggetti operanti nella filiera della gestione rifiuti.