Gestione dei rifiuti derivanti dall’appalto: attenzione al contratto
Il committente risponde del reato di deposito incontrollato di rifiuti, se nel contratto gli oneri della gestione dei rifiuti prodotti dall’appalto sono posti a suo carico.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 febbraio 2020, n. 5520.
Nel caso specifico, una società immobiliare aveva appaltato l’esecuzione di carotaggi all’interno di uno stabilimento industriale di sua proprietà ad una ditta appaltatrice che, secondo la società immobiliare, era responsabile della corretta gestione dei rifiuti, in quanto unico soggetto produttore degli stessi.
La Corte di Cassazione non accoglie la tesi del committente e afferma che «il richiamo al principio per cui in tema di gestione dei rifiuti l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto (cfr. Sezione 3, n. 11029 del 05/02/2015 Rv. 263754 — 01 D’Andrea), non appare in concreto conferente. Infatti, la predetta regola — suscettibile di modifiche negoziali tra le parti — trova nel caso di specie una deroga in apposito accordo, consacrato, secondo il Tribunale, in un “preventivo della società appaltatrice” — rimasto incontestato -, che rimetteva a carico dell’appaltante e, quindi, dell’imputato, il compito di procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti».
Si segnala in ogni caso che la giurisprudenza, in merito al tema della ripartizione della responsabilità nella corretta gestione dei rifiuti tra committente e appaltatore risulta – a distanza di 5 anni dalla modifica della definizione di produttore dei rifiuti – ancora oscillante.
In una sentenza di poco precedente a quella in esame, infatti, la Corte di Cassazione (Corte Cass. del 30 settembre 2019, n. 39952), afferma che, il mancato trasferimento (e a prescindere dal trasferimento) degli oneri di smaltimento nell’ambito del contratto di appalto in capo all’appaltatore, non comporta il venir meno della responsabilità di quest’ultimo per la corretta gestione dei rifiuti prodotti.