Gas fluorurati a effetto serra: nuove sanzioni

Dal 17 gennaio 2020, entra in vigore il nuovo regime sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Regolamento n. 517/2014/UE, sui gas fluorurati a effetto serra (cosiddetto Regolamento F-gas) e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati in Italia con D.P.R. n. 146/2018.

È abrogato pertanto il precedente D.lgs. n. 26/2013, che disciplinava le sanzioni per l’inosservanza dell’ormai abrogato Regolamento 842/2006/CE sui gas fluorurati a effetto serra.

Le sanzioni, che prevedono, nei casi più gravi, l’arresto fino a nove mesi o l’ammenda fino a 150.000,00 euro, riguardano, tra l’altro, violazioni in materia di prevenzione delle emissioni di F-gas, controllo delle perdite, recupero degli F-gas, certificazione, etichettatura, assegnazione, trasferimento e autorizzazione quote e iscrizione al Registro elettronico delle quote.

L’attività di vigilanza e accertamento è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale di carabinieri, Ispra e Arpa, nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tali soggetti potranno effettuare ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonché procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.

Se si accerta una violazione, il Ministero, dopo la contestazione all’interessato, trasmette il rapporto al Prefetto che provvede a irrogare le sanzioni amministrative (in caso di violazioni accertate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede l’Agenzia medesima).

L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravità della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All’eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al d. lgs. n. 152/2006.