Tracciabilità rifiuti: nuovo registro, vecchi oneri

Con l’approvazione definitiva del DDL di conversione in legge del decreto “semplificazioni”, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è realtà.

Il DDL, definitivamente approvato dalla Camera il 7 febbraio scorso, ha modificato l’art. 6 del decreto “semplificazioni” (DL 14 dicembre 2018, n. 135) – il quale si limitava a sopprimere l’ormai superato SISTRI – ed ha istituito il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il DDL ha però anche “ripristinato” il contributo obbligatorio che molti speravano definitivamente abrogato con l’originaria versione del decreto “semplificazioni”. Come nel vecchio regime, anche la violazione dell’obbligo di iscrizione al nuovo Registro e il mancato o parziale versamento del contributo saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Registro sarà gestito  direttamente  dal  Ministero dell’ambiente e ad esso dovranno obbligatoriamente iscriversi, entro il termine individuato dallo stesso Ministero con futuro decreto,  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti,  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi  e  gli  enti  e  le  imprese  che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo  189,  comma  3,  del  d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, per la determinazione degli importi dovuti e le relative modalità di versamento, nonché per gli altri aspetti della regolamentazione di dettaglio – in sostanza, per la piena operatività del nuovo sistema – bisognerà però aspettare un futuro decreto del Ministero dell’ambiente.

Come già stabilito dal testo originario del DL n. 135/2018, resta fermo che dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, gli operatori potranno garantire la tracciabilità dei rifiuti tramite gli adempimenti “cartacei” (registro di carico e scarico, FIR e MUD) già vigenti da tempo, eventualmente anche mediante le tecnologie digitali per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 194-bis del d. lgs. n.152/2006. Le violazioni ai predetti adempimenti continueranno ad essere sanzionate secondo le disposizioni di cui all’articolo 258 del d. lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 205/2010.