Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e “lavorazione” rifiuti

L’articolo 26-bis del decreto legge 113/2018 – cosiddetto “DL sicurezza” – (inserito dalla legge di conversione n. 132/2018, entrata in vigore il 4 dicembre 2018) ha introdotto l’obbligo a carico di tutti gli impianti (nuovi o esistenti) di stoccaggio e lavorazione rifiuti di predisporre:

  1. un Piano di Emergenza Interno (qui di seguito PEI) di competenza del gestore;
  2. un piano di emergenza esterno di competenza del prefetto (a cui il gestore dell’impianto deve trasmettere tutte le informazioni utili alla sua elaborazione).

al fine di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Questo articolo, al quale si aggiunge la circolare del Ministero dell’Ambiente del 21 gennaio 2019 (recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“), ha di fatto esteso l’obbligo di predisposizione del Piano di emergenza – già da tempo previsto in capo alle imprese con più di dieci dipendenti dall’art. 5 d.m. 10 marzo 1998 (attuativo delle disposizioni prevenzionistiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), oltre che da altre norme speciali, come ad esempio il decreto “Seveso” –– a tutti gli operatori del settore rifiuti, indipendentemente dalla grandezza, attività, quantità e tipologia di rifiuti stoccati. Non saranno perciò interessati solo i grandi impianti assoggettati ad AIA e ad autorizzazione “ordinaria”, ma anche i piccoli operatori con AUA o in regime “semplificato”. Per gli impianti esistenti, i termini per la predisposizione del PEI scadono il 4 marzo 2019. Entro tale data, i gestori devono aver preventivamente consultato e successivamente informato i propri lavoratori e le imprese subappaltatrici a lungo termine sui contenuti del PEI, il quale dovrà essere aggiornato almeno una volta ogni 3 anni. 

SUPPORTO PER L’ADEMPIMENTO

Envalue Consulting srl fornisce consulenza altamente specializzata per la redazione e/o aggiornamento del  PEI , il quale sarà predisposto sulla base della valutazione di un esperto, che terrà conto di molteplici fattori quali, a titolo di esempio, il numero di addetti, la quantità e qualità di rifiuti gestiti, nonché altre particolarità, quali la vicinanza a contesti urbani con presenza di pubblico, eccetera.

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