Discarica abusiva: il committente è responsabile insieme all’appaltatore
L’imprenditore che commissiona l’opera, mantenendo il controllo e la supervisione sui lavori, risponde della cattiva gestione dei rifiuti effettuata dall’appaltatore.
È quanto ribadisce la Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. pen. n. 847/2020) in tema di discarica non autorizzata di rifiuti.
Secondo il giudice, infatti, se il committente «mantiene il controllo dei lavori», egli mantiene di conseguenza anche il controllo sulla gestione dei rifiuti prodotti (trasporto, recupero e smaltimento degli stessi) dall’appaltatore (che, in questo caso, è mero esecutore dell’opera commissionata).
Ne discende un obbligo di vigilanza in capo al committente sull’attività dell’appaltatore e, nello specifico, sulla corretta gestione dei rifiuti da parte di costui.
Ma questo obbligo trova fondamento in qualche norma di legge?
La norma di riferimento è l’art. 183, comma 1, lett. F) del TUA, che definisce “produttore di rifiuti” il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (cosiddetto “produttore giuridico”). La giurisprudenza nei casi come quello di specie considera il committente “produttore giuridico” dei rifiuti, con la connessa responsabilità per la gestione degli stessi.
Ma è sufficiente vigilare sull’attività dell’appaltatore per essere esente da responsabilità?
No. Il committente ha anche un preciso obbligo di selezionare appaltatori idonei al servizio richiesto. Qualunque negligenza nella scelta dell’appaltatore si configura come culpa in eligendo che fa scattare la responsabilità del committente.
D’altra parte, una corretta e consapevole selezione dei fornitori come criterio generale riduce anche il rischio di commissionare lavori a soggetti inclini ad operare in maniera non del tutto conforme alla norma.
Ecco perché risulta di fondamentale importanza dotare l’azienda di specifiche procedure per la qualificazione dei fornitori, le quali disciplinino tutti gli adempimenti e le verifiche necessarie, in modo da ridurre al minimo la responsabilità dell’azienda in caso di commissione di lavori.
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