Anche l’occultamento o la distruzione di documenti contabili può generare un indebito vantaggio economico
Interessante la recente pronuncia (Cass. pen. n. 166/2020) concernente un caso di occultamento di fatture operato, con finalità di evasione, dal contribuente nel corso di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.
La Suprema Corte ripercorre alcuni dei principi fondamentali per l’individuazione del profitto confiscabile, calandoli nella fattispecie relativa a “occultamento e distruzione di documenti contabili” p.e p. dall’art. 10 D.lgs. 74/2000, ipotesi ora ricompresa tra i reati-presupposto per la responsabilità amministrativa “da reato” degli enti ex D.lgs. 231/2001.
La Corte ricorda che il profitto sussiste in presenza di “qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato” e che “esso può consistere anche in un risparmio di spesa”, che nei reati tributari “coincide col mancato pagamento del tributo”.
Su questo presupposto evidenzia che, ove il reddito o il volume d’affari del contribuente sia stato ricostruito aliunde (ossia indipendentemente dalla condotta di occultamento o distruzione – come avvenuto nel caso concreto), debba essere applicata la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato.
In merito la Corte chiarisce che nel caso di condotte ex art. 10, D.lgs. 74/2000, il profitto “consiste nell’indebito vantaggio economico commisurato al debito d’imposta […] altrimenti ignoto e di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l’accertamento e l’esazione”.
In attesa degli sviluppi giurisprudenziali che si formeranno in tema di reati tributari e responsabilità degli enti, sembra che quanto ribadito dalla Corte in tema di profitto del reato sia di assoluto rilievo per l’individuazione del “vantaggio” rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, che come noto può consistere anche in un risparmio di spesa.
L’adozione di un modello di organizzazione e gestione che ricomprenda al proprio interno un’adeguata analisi dei processi amministrativo-contabili, anche in ordine alla conservazione dei documenti contabili, è senz’altro uno dei presidi organizzativi più efficaci per la mitigazione del rischio di commissione del reato in parola.
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