End of Waste: legittima l’imposizione di controlli sul prodotto recuperato prima dell’immissione sul mercato
Seppur assunta sulla base di un quadro normativo di recente mutato (cfr. Via libera all’end of waste “caso per caso”), merita attenzione la recente pronuncia dei Giudici amministrativi di Venezia (T.a.r. Veneto n. 124/2020).
La vicenda origina dal procedimento regionale di riesame di un’AIA, rilasciata nel novembre 2010, con la quale l’impianto del ricorrente era stato autorizzato al recupero, di varie tipologie di rifiuto, finalizzato alla realizzazione di un aggregato (Inarco Extra destinato alla produzione di Concrete Green), che sulla base dell’autorizzazione stessa poteva essere utilizzato e commerciato come prodotto recuperato (c.d. end of waste – EoW).
La Regione Veneto all’esito del detto procedimento emetteva i provvedimenti impugnati con cui, al fine di conformare l’autorizzazione al sopravvenuto art. 184-ter , D.lgs. 152/2006 (nella specie, comma 1, lett. d) art. cit., secondo cui l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto EoW non deve portare a “impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”), si stabilivano nuove e più stringenti prescrizioni volte a sottoporre a controllo i rifiuti in entrata e i suddetti prodotti EoW, vista la “necessità di garantire, prima che il prodotto venga immesso sul mercato, il controllo sull’assenza di impatti negativi sull’ambiente, in conformità alla nozione di end of waste dettata dal legislatore nazionale in attuazione di precise scelte del legislatore europeo”.
Il T.a.r., a margine della questione sull’EoW “caso per caso” (cfr. ns. articolo cit.), ha ritenuto infondati i motivi di illegittimità ventilati dal ricorrente e ha riconosciuto esistente e legittimo il potere di conformazione dell’AIA in corso di validità, sante il fondamentale “principio di correzione in via prioritaria alla fonte (principio di prevenzione)” e del disposto dell’art. 29-sexies, D.Lgs. 152/2006, in forza del quale l’autorità titolare del potere autorizzatorio ha il potere “di imporre le prescrizioni necessarie a “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso” ”.
Con ciò confermando la bontà della decisione regionale di prescrivere controlli sul prodotto EoW prima della sua immissione sul mercato.