Rifiuto con codici CER speculari: no a presunzione di pericolosità

In tema di classificazione di un rifiuto con codici CER speculari, con la sentenza del 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17, la Corte di Giustizia Ue ha rigettato la tesi cosiddetta della “certezza” o della “pericolosità presunta”.

Secondo tale tesi – ispirata al principio di precauzione – qualora al rifiuto possano essere assegnati codici speculari, vi è una presunzione di pericolosità, che deve essere rovesciata dal detentore del rifiuto, tramite l’effettuazione di analisi dirette a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nei rifiuti medesimi.

La Corte ricorda infatti che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), se da un lato gli Stati membri devono adottare misure appropriate per incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo, dall’altro, essi devono comunque tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica. Di conseguenza, chiarisce la Corte, «le disposizioni di detta direttiva non possono essere interpretate nel senso di imporre al detentore di un rifiuto obblighi irragionevoli, sia dal punto di vista tecnico che economico, in materia di gestione dei rifiuti».

In conclusione, il detentore di un rifiuto non è obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame. Egli ha però l’obbligo di ricercare le sostanze «che possano ragionevolmente trovarvisi» e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

Ferma restando però la classificazione di un rifiuto con codici speculari come pericoloso «qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di tale rifiuto si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare la caratteristica di pericolo che detto rifiuto presenta».