Prime indicazioni dal MATTM sulla redazione del Piano di emergenza interno ed esterno
Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Ambiente hanno emanato una nota congiunta sui nuovi obblighi introdotti dall’art. 26-bis del Decreto “sicurezza” (redazione del Piano di emergenza esterna e del Piano di emergenza interna).
Tale nota dovrebbe contenere – come la stessa dichiara – le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti per l’elaborazione del PEE e sui contenuti minimi del PEI.
In realtà, la nota fornisce chiarimenti operativi soltanto con riguardo alla redazione del PEE. Stila infatti un elenco, dichiaratamente esemplificativo e non esaustivo, di informazioni da fornire ai prefetti per l’elaborazione del PEE. Ciò, in attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni.
La nota poi evidenzia – dando un’interpretazione della norma che non era chiaramente deducibile dalla lettera della stessa – che gli obblighi di predisporre PEI e PEE non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione della normativa “Seveso”. In relazione a questi impianti, infatti, gli adempimenti previsti dall’art. 26-bis del decreto “sicurezza” sono dalla nota considerati «ridondanti», rispetto a quelli, più rigorosi, previsti dalla normativa “Seveso”.
I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione “Seveso”, esistenti o di nuova costruzione, dovranno invece procedere con la redazione del PEI e del PEE entro il termine del 4 marzo.